Diritto all’oblio- cos’è e come proteggerlo

In uno dei suoi famosi racconti, Jose Luis Bòrges racconta la storia di Ireneo Funes, un uomo con la prodigiosa capacità di ricordare ogni piccolo dettaglio della sua vita. Lo straordinario dono di “Funes el memorioso” richiama la capacità quasi incommensurabile del web di archiviare e conservare dati e informazioni su fatti e persone. Basta digitare una parola o un nome e la rete restituisce un’infinità di informazioni su quella parola e quel nome, spesso associate ad eventi persi nel tempo Si può dire che per la rete, come per Funes, è impossibile “dimenticare”.

È proprio con la nascita e lo sviluppo di Internet che si è posto il problema del diritto all’oblio, cioè di come tutelare l’interesse della persona affinché non vengano riproposti eventi superati dal tempo; in altre parole, il diritto all’oblio, a non essere più ricordati per fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca. Il diritto all’oblio è uno dei tanti aspetti sotto i quali si manifesta il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Il diritto all’oblio e il diritto alla denuncia sono speculari: il presupposto del primo è che l’interesse pubblico a conoscere un fatto sia limitato a quello spazio di tempo necessario per informare la collettività, e con il passare del tempo svanisce fino a svanire scompare.

Diritto all’oblio e GDPR

Frutto di elaborazioni giurisprudenziali prima ancora che legislative, il diritto all’oblio è oggi disciplinato dall’art. 17 del GDPR (Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali), che stabilisce una serie di criteri generali ed eccezioni, non di facile comprensione.

L’arte. 17 elenca una serie di motivi in ​​presenza dei quali l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (e il titolare del trattamento è obbligato a cancellarli senza ingiustificato ritardo); tra le varie ipotesi, l’interessato può chiederne la cancellazione quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, oppure quando ha revocato il consenso al trattamento o i dati sono stati trattati illecitamente. Tuttavia, sempre l’art.

17 stabilisce che il diritto alla cancellazione non sussiste quando il trattamento dei dati è necessario per soddisfare determinate esigenze; tra questi, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per ricerche scientifiche o storiche. Al di là di questi principi generali, resta il problema di stabilire quando il trattamento di dati personali sia effettivamente “necessario” per esercitare la libertà di espressione e di informazione o di archiviazione nel pubblico interesse. L’ultima parola spetta sempre all’interprete, cioè all’autorità (garante della privacy o giudice) chiamata a decidere se in un determinato evento sottoposto al suo esame la persona possa legittimamente far valere che una notizia che lo riguarda, anche se legittimamente divulgata in passato , non rimane esposto indefinitamente alla possibilità di nuova informativa.

Diritto all’oblio vs libertà di informazione e diritto di stampa

Alcune importanti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della nostra Corte di Cassazione hanno contribuito a definire meglio le caratteristiche e le forme di tutela del diritto all’oblio in relazione al diritto di stampa e di informazione giornalistica. L’equilibrio tra questi due diritti incide sul modo stesso di intendere la democrazia; il pluralismo dell’informazione e della sua conoscenza critica è un pilastro fondamentale della nostra società, che d’altra parte non può non tutelare i diritti fondamentali della persona umana nelle sue molteplici espressioni.

 

Con sentenza del 26 giugno 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che il diritto all’oblio rientra nell’ambito del diritto alla tutela della vita privata previsto dall’art. 8 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), mentre la libertà di espressione è garantita dall’art. 10 della CEDU. La causa riguardava il rifiuto dell’autorità giudiziaria tedesca di richiedere tre pubblicazioni telematiche per rendere anonime le informazioni online relative alla condanna degli attori citati con il loro nome completo per l’omicidio di un noto attore. Secondo la Corte dei diritti dell’uomo, il rifiuto dell’autorità non è in contrasto con il diritto alla tutela della privacy se il contenuto delle informazioni online è di interesse pubblico e a condizione che i media abbiano agito in conformità con la propria deontologia e deontologia professionale .

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